TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI

Art. 1 – Denominazione

E’ costituito un Consorzio ai sensi degli artt. 2602 e segg. del codice civile, denominato “Consorzio Liutai Antonio Stradivari Cremona“.

Art. 2 – Sede

Il Consorzio ha la sua sede legale e amministrativa a Cremona in Piazza Stradivari n. 1 e il domicilio dei consorziati, per quanto concerne i loro rapporti con il Consorzio, è quello risultante dall’atto di ammissione o dalle successive comunicazioni che gli stessi effettueranno per iscritto.

Art. 3 – Durata

La durata del Consorzio è stabilita fino al 2075.

Con il consenso di tutti i consorziati e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, il Consorzio può essere sciolto prima della sua scadenza.

La durata del Consorzio può essere prorogata, vincolando unicamente coloro che ne avranno convenuto la proroga.

Art. 4 – Marchio

Il Consorzio è proprietario del marchio “Cremona Liuteria” e ne può concedere l’uso ai liutai che richiedono di diventarne licenziatari trovandosi nelle condizioni previste dal regolamento d’uso del marchio stesso.

Le modifiche al presente statuto aventi per oggetto la cessione,la gestione, e l’uso del marchio “Cremona Liuteria”, prima di essere sottoposti all’approvazione dell’assemblea devono ottenere il preventivo parere favorevole della Camera di Commercio di Cremona.

La vendita del marchio “Cremona Liuteria” deve essere previamente deliberata dall’assemblea con il voto favorevole dei nove decimi dei soci del Consorzio licenziatari del marchio e potrà essere conclusa solo con un soggetto terzo che si assuma l’obbligo di garantire l’origine e l’artigianalità degli strumenti contrassegnati dal predetto marchio.

In caso di vendita a terzi del marchio “Cremona Liuteria”, la Camera di Commercio di Cremona, tenuto conto della sua funzione di sostegno ai marchi che contraddistinguono le produzioni locali tipiche e tradizionali, nonché dell’impegno profuso per la creazione e la tutela del marchio stesso, ha un diritto di prelazione che potrà esercitare nel termine di tre mesi dal ricevimento della lettera raccomandata con la quale il Consorzio le comunicherà l’intenzione di vendere e le condizioni della vendita.

Art. 5 – Scopi e finalità

Il Consorzio non ha fini di lucro e gli eventuali utili di gestione non possono essere distribuiti sotto alcuna forma alle imprese consorziate.

Tuttavia, al solo fine di sostenere la propria autonomia finanziaria ed aumentare le proprie potenzialità di sostegno alle imprese consorziate, il Consorzio potrà effettuare operazioni di natura commerciale connesse ed affini alla liuteria.

Il Consorzio ha per scopo la promozione della liuteria ed il sostegno della produzione artigianale artistica liutaria a marchio “Cremona Liuteria”, la tutela dell’immagine dei consociati, sottolineando l’operato dell’artista-artigiano ed il suo lavoro individuale.

Si propone altresì di favorire la predisposizione di idonei servizi alle imprese consorziate, alle imprese licenziatarie del marchio anche non consorziate ed in ogni caso ad ogni impresa iscritta all’Albo Imprese Artigiane tenuto dalla Camera di Commercio di Cremona per l’attività di liutaio.

Ai fini del perseguimento degli scopi sociali ed a titolo esemplificativo e non esaustivo potrà:

a) tutelare i consorziati nell’esercizio della loro attività, conferendo prestigio e rispettabilità al lavoro liutario artigiano;

b) sostenere la produzione artigianale artistica liutaria a marchio “Cremona Liuteria” e la qualità dei prodotti;

c) sottolineare l’operato dell’artista-artigiano ed il suo lavoro individuale;

d) rimarcare la professionalità dei suoi aderenti;

e) promuovere, anche in collaborazione con altri enti o associazioni, la ricerca e lo sviluppo scientifico nei settori liutario e della conservazione e restauro di strumenti, al fine di razionalizzare e migliorare la qualità della produzione delle singole imprese consorziate;

f) curare, anche in collaborazione con le scuole riconosciute dal Consorzio, l’apprendistato e la formazione professionale e manageriale dei giovani liutai, attraverso corsi di formazione e aggiornamento, allo scopo di realizzare produzioni di alto livello qualitativo, con il fine di favorire anche la nascita di nuove imprese; promuovere la pubblicazione e la diffusione di libri, CD, videocassette, ecc., organizzare conferenze, convegni e dibattiti sull’arte liutaria, sulla tecnica costruttiva, sul restauro, sulle vernici, sull’acustica degli strumenti ecc.

g) organizzare la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, la predisposizione di materiale promo-pubblicitario e di quant’altro possa risultare comunque utile alla diffusione dell’immagine del Consorzio, dei consorziati e dei licenziatari del marchio in Italia e all’estero;

h) promuovere, favorire, organizzare, sponsorizzare, partecipare a iniziative di qualsiasi genere, che permettano di valorizzare commercialmente la produzione liutaria a marchio “Cremona Liuteria” e ne accrescano la rinomanza in ambito nazionale ed internazionale, in piena autonomia o in collaborazione con altre associazioni e/o enti ed in Conservatori italiani e stranieri;

i) consolidare le relazioni professionali tra i consorziati, favorendo il dialogo e il confronto reciproco, nel più scrupoloso rispetto delle singole opinioni personali;

j) agevolare la diffusione e lo scambio di informazioni di carattere tecnico tra le imprese consorziate, nonché la promozione della cultura liutaria nel mondo della musica ed in particolar modo presso i musicisti, anche attraverso l’esercizio dell’attività di editore;

k) sviluppare ed organizzare attività di informazione e educazione della clientela in genere;

l) sensibilizzare le autorità competenti sul problema dell’abusivismo del settore e favorire proposte di legge a tutela della categoria;

m) organizzare forme di acquisto comuni per i materiali di consumo, le attrezzature e gli strumenti di lavoro, favorendo la salvaguardia e lo sviluppo delle fonti di materia prima;

n) promuovere sistemi di vendite in comune; provvedere alla presentazione collettiva dei prodotti, all’assunzione di lavori, alla prestazione di garanzia in operazioni di credito alle imprese consorziate; effettuare, a seguito di richiesta dei consorziati, la vendita dei loro prodotti anche mediante l’acquisto diretto di strumenti per la successiva rivendita;

o) curare le trattative e l’acquisizione di ordinativi di lavoro da ripartire – secondo il regolamento interno – fra le imprese consorziate, anche mediante la partecipazione a gare, appalti, licitazioni e simili;

p) promuovere la realizzazione di studi e di ricerche dei mercati ove possa essere avviata la produzione dei consorziati e curarne la pubblicità collettiva; tutelare e rappresentare i consorziati e la loro immagine professionale, garantire la qualità dei loro prodotti attraverso l’istituzione di appositi marchi o registri, in conformità alle norme vigenti in Italia e all’estero;

q) registrare, rinnovare, promuovere, usare, concedere in uso o altrimenti disporre dei marchi e segni distintivi prescelti dal Consorzio, ed in particolare del marchio “Cremona Liuteria”;

r) provvedere al coordinamento e/o alla gestione in comune di singole prestazioni offerte dalle imprese consorziate;

s) gestire servizi in comune di assistenza tecnica e di consulenza in tutti i settori che possano costituire oggetto di interesse per i consorziati, e/o per i licenziatari del marchio;

t) partecipare a forme associative anche di secondo grado; aderire ad altri consorzi o forme associative di carattere provinciale, regionale, interregionale, nazionale o internazionale;

u) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie aventi pertinenza con l’oggetto sociale, nonché ogni atto avente per oggetto il perseguimento delle finalità sopra elencate;

v) offrire i propri servizi alle imprese liutarie cremonesi/nazionali;

z) porre in essere tutte le operazioni necessarie o utili ai fini dell’acquisizione di contributi e finanziamenti da parte di soggetti pubblici o privati a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale.

 

TITOLO II – DEI CONSORZIATI

Art. 6 – Dell’ammissione

Il numero dei consorziati è illimitato.

Possono chiedere di aderire al Consorzio tutte le imprese costituite in qualsiasi forma purché esercenti, nel territorio cremonese, l’attività di liutaio che non abbiano in corso procedure per concordato preventivo o fallimento, non siano falliti e non siano interdetti o inabilitati od abbiano avuto negli ultimi anni protesti cambiari senza che i motivi del protesto siano giustificati.

Le imprese richiedenti devono inoltre essere iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane tenuto dalla Camera di Commercio di Cremona per l’attività di liutaio, specializzate nella costruzione dei seguenti strumenti musicali: Violini,Viole, Violoncelli, Contrabbassi, Viole d’amore, Viole da gamba, Strumenti a pizzico, Arpe e Chitarre (di seguito Strumenti).

L’impresa che intenda essere ammessa a partecipare al Consorzio deve presentare domanda scritta al Consiglio direttivo.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

– certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. registro imprese;

– esatta denominazione dell’impresa e sua sede legale;

– generalità complete dei legali rappresentanti, indicando fra questi colui che la rappresenterà stabilmente nei rapporti conseguenti alla partecipazione al Consorzio;

– attività effettivamente svolta nella sede indicata.

La domanda deve inoltre contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti interni.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio direttivo, che, in caso di necessità, può invitare il richiedente a fornire ulteriori notizie o chiarimenti.

Se il Consiglio direttivo esprime parere favorevole all’ammissione del richiedente, questi è invitato, con comunicazione scritta a cura del Presidente, a provvedere, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, a versare la tassa di ammissione e la quota consortile.

La reiezione della domanda deve essere motivata e comunicata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’interessato, il quale può fare opposizione inoltrando ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 7 – Obblighi dei consorziati

I consorziati si impegnano, per l’intero periodo di partecipazione, alla scrupolosa osservanza dello statuto e dei regolamenti interni; a partecipare all’attività del Consorzio; a non partecipare ad altre forme associative le cui finalità siano in contrasto con quelle perseguite dal Consorzio; a favorire l’adesione al Consorzio da parte di altri imprenditori artigiani in possesso dei necessari requisiti.

I consorziati si impegnano a versare la quota consortile e la tassa di ammissione nelle misure stabilite e secondo le modalità di cui al presente statuto ed ai regolamenti interni.

Art. 8 – Del recesso

Il consorziato può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio, con obbligo di preavviso di almeno tre mesi. Il recesso deve essere comunicato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Consiglio direttivo. Il recesso diventa operativo dalla data di presa d’atto da parte del Consiglio direttivo che avverrà entro il termine dell’esercizio. Il recesso non comporta il rimborso della quota consortile versata.

Il consorziato che abbia receduto può ripresentare la domanda di iscrizione pagando nuovamente la tassa di ammissione.

Art. 9 – Dell’esclusione

L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del consorziato che:

a) abbia cessato l’attività o abbia altrimenti perduto i requisiti richiesti per la partecipazione al Consorzio;

b) non provveda, senza giustificato motivo, a sanare la propria esposizione debitoria verso il Consorzio, a qualunque titolo sia maturata;

c) non si attenga alle norme dello statuto e dei regolamenti interni o commetta atti valutabili quali notevoli inadempimenti contrattuali nella esecuzione degli obblighi assunti verso il Consorzio o che questo ha assunto nell’interesse o su richiesta del consorziato;

d) arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale al Consorzio o agli altri consorziati;

e) sia sottoposto a procedure concorsuali, sia stato dichiarato interdetto od inabilitato.

In ogni caso, il Consiglio direttivo non può deliberare l’esclusione di un consorziato, se lo stesso non sia stato invitato per iscritto, a cura del Presidente, a regolarizzare la propria posizione o a far pervenire eventuali chiarimenti o giustificazioni entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. La delibera di esclusione può essere assunta soltanto dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’interessato per gli adempimenti di cui sopra o dopo aver valutato le giustificazioni eventualmente addotte.

Art. 10 – Cessione d’azienda

In caso di cessione d’azienda il nuovo titolare dell’impresa subentra nel contratto di Consorzio, previa conforme deliberazione del Consiglio direttivo, al quale è rimesso l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al Consorzio e l’inesistenza di motivi di esclusione. Qualora l’impresa consorziata sia organizzata sotto forma di società, essa ha l’obbligo di comunicare al Consiglio direttivo ogni modifica dello statuto sociale; il Consiglio direttivo, qualora la modifica comporti il venir meno dei requisiti necessari alla partecipazione o, comunque ne ravvisi l’opportunità, può provvedere alla sua esclusione, osservate, in ogni caso, le modalità di cui al precedente art. 9.

Art. 11 – Effetti del recesso, dell’esclusione e della mancata ammissione del nuovo titolare di impresa trasferita

I consorziati receduti od esclusi, sono tenuti all’adempimento delle rispettive obbligazioni, sino alla data in cui cessano di fare parte del Consorzio. In ogni caso non compete il rimborso della quota consortile versata.

Art. 12 – Impugnative

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione o di non ammissione del nuovo titolare d’azienda sono comunicate agli interessati, a cura del Presidente, entro quindici giorni dalla loro assunzione; contro queste deliberazioni, può essere proposto reclamo al Collegio dei Probiviri. Il reclamo ha effetto sospensivo sulle decisioni adottate dal Consiglio direttivo.

L’impugnativa davanti all’Autorità Giudiziaria non ha effetto sospensivo delle delibere assunte dal Consiglio direttivo.

Art. 13 – Iscrizioni

Tutte le modificazioni relative ai Titolari del contratto di Consorzio per nuova ammissione, recesso, esclusione, trasferimento di azienda, debbono essere iscritte nel registro dei soci a cura del Consiglio direttivo e per esso dal Presidente entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui le modificazioni si sono verificate.

Art. 14 – Sanzioni disciplinari

Nel regolamento interno del Consorzio saranno stabilite le sanzioni disciplinari da applicare ai consorziati per le eventuali infrazioni alle disposizioni dello statuto, dei regolamenti, nonché alle deliberazioni sociali.

Il consorziato che si sia reso inadempiente deve essere informato, a cura del Presidente, delle contestazioni che gli vengono mosse; allo stesso deve essere assegnato un termine, non inferiore a giorni quindici, per presentare per iscritto eventuali giustificazioni. Sulla irrogazione e sulla determinazione delle sanzioni delibera il Consiglio direttivo, le cui decisioni sono comunicate all’interessato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del Presidente.

 

TITOLO III – DELLA GESTIONE ECONOMICA

Art. 15 – Il Fondo consortile

Il fondo consortile è costituito:

a) dalla tassa di ammissione, che ogni consorziato versa all’atto della iscrizione;

b) dai contributi di Organismi ed Enti pubblici e privati;

c) dai beni mobili ed immobili comunque acquisiti dal Consorzio;

d) da una riserva indivisibile alimentata dal 5% delle eccedenze attive risultanti dal rendiconto d’esercizio annuale;

e) da altre eventuali riserve.

Art. 16 – Tassa di ammissione

Il Consiglio direttivo delibera la misura della tassa alla quale sono assoggettati coloro che intendono entrare a far parte del Consorzio.

Art. 17 – Quota consortile

Ciascun consorziato deve contribuire alle spese sostenute o previste per il conseguimento dei fini consortili e per l’organizzazione, l’amministrazione e la gestione del Consorzio.

A tal fine ciascun partecipante deve versare al Consorzio, all’inizio di ogni anno solare, una quota in denaro, di entità uguale per ciascuno dei consorziati, o tanti 365simi dello stesso, quanti sono i giorni di partecipazione se non coprono un intero anno solare.

L’ammontare della quota è determinata dal Consiglio direttivo e ratificata o modificata da parte dell’Assemblea ordinaria in sede di approvazione dei bilanci sociali.

Ciascun consorziato è inoltre tenuto a rimborsare al Consorzio le spese sostenute per l’esecuzione di particolari prestazioni da lui stesso richieste.

Art. 18 – Bilancio e situazione patrimoniale

Il Consiglio direttivo predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo del Consorzio, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro il mese di febbraio.

Il bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto economico e dalla nota integrativa, è sottoposto al controllo dei Sindaci e, unitamente ad una breve relazione del Consiglio direttivo, deve restare depositato presso la sede del Consorzio, a disposizione dei consorziati, per almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea, alla cui approvazione sarà sottoposto.

Art. 19 – Responsabilità verso terzi

Il Consorzio è responsabile verso i terzi per le obbligazioni assunte, in nome e per conto del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza e per il soddisfacimento delle quali i terzi possono far valere le loro ragioni esclusivamente sul fondo consortile.

In tutti gli altri casi il Consorzio agisce ed assume obbligazioni verso i terzi, nell’interesse dei singoli consorziati, unicamente previa prestazione, da parte dei medesimi interessati alle singole operazioni, di idonee garanzie da stabilirsi – nell’ammontare e nelle modalità – dal Consiglio direttivo.

Per tutta la durata del Consorzio i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo consortile, né chiedere la liquidazione della quota del consorziato debitore.

 

TITOLO IV – DEGLI ORGANI SOCIALI

Gli organi del Consorzio sono:

a) l’Assemblea dei consorziati;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente del Consorzio;

d) il Collegio dei Sindaci;

e) il Collegio dei Probiviri

Capo I – Delle assemblee.

Art. 20 – Costituzione e poteri dell’Assemblea

L’Assemblea è costituita da tutti i consorziati ed alla stessa partecipano, senza diritto di voto, i non consorziati componenti di Organi sociali.

I consorziati non licenziatari del marchio “Cremona Liuteria” non hanno diritto di voto nelle votazioni riguardanti la gestione e l’uso del marchio.

L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i consorziati.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie secondo le modalità stabilite nei successivi paragrafi.

L’Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice-presidente.

In assenza di entrambi l’Assemblea provvede a nominare il proprio Presidente, scegliendo il più anziano di età tra i consorziati presenti.

Colui che presiede l’Assemblea nomina un segretario e può richiedere, in caso di necessità, l’assistenza di due scrutatori scegliendoli tra i componenti dell’Assemblea stessa.

Art. 21 – Convocazione

La convocazione dei consorziati e di coloro che hanno diritto di partecipare all’Assemblea è eseguita a cura del Presidente, a mezzo di lettera raccomandata o fax o e-mail da spedirsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L’avviso di convocazione deve indicare, oltre all’ordine del giorno, il luogo della riunione, che può essere diverso dalla sede sociale ma non fuori dal territorio nazionale; la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, tenendo conto che la seconda convocazione può essere fissata anche per il medesimo giorno, a ora successiva. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con telegramma o fax o e-mail da spedire tre giorni prima di quello della riunione.

Il Presidente dovrà consentire la trattazione in assemblea anche di altri argomenti proposti per iscritto da dieci consorziati almeno tre giorni prima della riunione.

In mancanza delle formalità di cui sopra l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i consorziati aventi diritto al voto, tutti i componenti il Consiglio direttivo e tutti i Sindaci effettivi.

Art. 22 – Votazione

Ciascun consorziato, a condizione che abbia adempiuto ai propri obblighi amministrativi nei confronti del Consorzio, ha diritto ad un voto, ad eccezione di quanto previsto dal 2° comma dell’articolo 20 del presente Statuto.

E’ ammessa la delega tra consorziati aventi diritto al voto, a condizione che il delegato non ricopra incarichi amministrativi. Ciascun consorziato non può rappresentarne più di uno, con delega scritta. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell’Assemblea e conservate tra gli atti del Consorzio.

Per le votazioni si procede, di regola, per alzata di mano. Per la elezione delle cariche consortili o quando la votazione riguardi persone o implichi giudizi sulle stesse, si procede a scrutinio segreto, salva diversa decisione dell’Assemblea. Le deliberazioni assunte dall’Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori, se nominati, e trascritto nell’apposito libro.

Art. 23 – L’Assemblea ordinaria

All’Assemblea ordinaria spetta di determinare l’indirizzo generale dell’attività del Consorzio, per il conseguimento delle finalità dello stesso.

In prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati: in ogni caso essa delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, entro il mese di febbraio per l’approvazione del bilancio dell’esercizio scaduto e del preventivo economico.

Art. 23 – L’Assemblea ordinaria

All’Assemblea ordinaria spetta di determinare l’indirizzo generale dell’attività del Consorzio, per il conseguimento delle finalità dello stesso.

In prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati: in ogni caso essa delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, entro il mese di febbraio per l’approvazione del bilancio dell’esercizio scaduto e del preventivo economico dell’esercizio in corso.

E’ convocata, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario il Consiglio direttivo o quando ne faccia richiesta scritta – con l’indicazione degli argomenti da trattare – almeno un quinto dei consorziati aventi diritto al voto o il Collegio dei Sindaci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

L’Assemblea ordinaria:

a) approva i bilanci del Consorzio;

b) approva i regolamenti interni del Consorzio, ivi compreso il disciplinare di produzione e le loro modifiche;

c) elegge i cinque componenti del Consiglio Direttivo scegliendone almeno quattro tra i liutai licenziatari del marchio “Cremona Liuteria” che siano anche iscritti al Consorzio da almeno un anno;

d) elegge i componenti del Collegio dei Sindaci ed il suo Presidente su proposta del Consiglio Direttivo;

e) elegge i componenti del Collegio dei Probiviri e il suo Presidente su proposta del Consiglio Direttivo;

f) delibera sulle responsabilità degli organi consortili;

g) determina le misure dei compensi o “gettoni” da corrispondere ai componenti il Consiglio direttivo, al Presidente e al Vice presidente nonché la retribuzione annua dei sindaci;

i) delibera sugli altri argomenti comunque attinenti alle finalità ed alla gestione del Consorzio rimessi alla sua competenza dal presente statuto e dai regolamenti o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo o da coloro che ne hanno chiesta la convocazione.

Art. 24 – L’Assemblea straordinaria

Si considera straordinaria l’Assemblea convocata per l’approvazione dello statuto e delle sue modifiche, la nomina ed i poteri dei liquidatori, l’adesione ad altri consorzi, enti, associazioni, e tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge e per statuto. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i due terzi dei consorziati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei consorziati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consorziati presenti o rappresentati.

Ai quorum costitutivi e deliberativo di cui ai commi 2° e 3° del presente articolo, fanno eccezione le modifiche statutarie alle norme di cui agli artt. 4, 3° comma, e 34, 2° comma, per l’approvazione delle quali è richiesta la presenza ed il voto favorevole dei 9/10 (nove decimi) dei consorziati licenziatari del marchio “Cremona Liuteria”.

Art. 25 – Costituzione

Il Consiglio Direttivo del Consorzio è composto da cinque membri eletti dall’Assemblea, di cui almeno quattro scelti tra i liutai licenziatari del marchio “Cremona liuteria” ed iscritti al Consorzio da almeno un anno.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente a maggioranza dei componenti.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

In caso di dimissioni o permanente indisponibilità di uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso procederà, entro 30 (trenta) giorni, alla sostituzione con il primo o i primi degli esclusi risultanti dalla graduatoria dell’ultima elezione. La durata del mandato dei nuovi componenti è residua rispetto alla scadenza dei membri sostituiti.

Qualora le dimissioni o la permanente indisponibilità riguardino il Presidente o la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo si procederà a nuove elezioni.

Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, una volta ogni tre mesi e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre componenti.

I suoi componenti sono convocati, a cura del Presidente, a mezzo di lettera raccomandata o fax o e-mail, da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con l’indicazione dell’ora, del giorno, del luogo della riunione e dell’ordine del giorno.

In casi straordinari di necessità e urgenza, la convocazione può avvenire anche telegraficamente, non meno di due giorni prima.

In mancanza delle formalità di cui sopra le riunioni sono valide con la presenza di tutti i componenti.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti, oltre al Presidente o al Vice presidente. Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio sindacale e il direttore amministrativo.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consorzio o dal Vice-presidente e le funzioni di segretario sono svolte dal direttore amministrativo o, in mancanza, da un funzionario nominato da chi presiede.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello di colui che presiede.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e trascritto nell’apposito libro.

Ai componenti del Consiglio direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio, previa presentazione della relativa documentazione.

Art. 26 – Poteri

Il Consiglio direttivo del Consorzio delibera:

a) sulla nomina, nel suo seno ed a maggioranza dei suoi componenti, del Vice Presidente;

b) sull’ammissione di nuovi consorziati;

c) sull’esclusione dei consorziati;

d) sull’ammontare della tassa di ammissione per i nuovi consorziati;

e) sull’ammontare della quota consortile annuale da versare per le spese di funzionamento del Consorzio;

f) sulla concessione della licenza d’uso del marchio “Cremona Liuteria” ai Liutai sia iscritti che non iscritti al Consorzio;

g) sull’ammontare della tassa di concessione della licenza d’uso del marchio “Cremona Liuteria” ai Liutai non iscritti al Consorzio;

h) sui controlli e le ispezioni da eseguire sulle attività dei consorziati;

i) sulla nomina del direttore amministrativo, sui suoi poteri ed attribuzioni;

j) sull’assunzione e sull’inquadramento dei dipendenti del Consorzio;

k) su tutte le materie che, per il presente statuto, non sono rimesse alla competenza del Presidente o dell’Assemblea.

Il Consiglio direttivo, inoltre:

– convoca le assemblee ordinarie e straordinarie dei consorziati;

– predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo del Consorzio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

– predispone le eventuali modificazioni del presente statuto, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea straordinaria;

– ha tutti i poteri per amministrare il Consorzio, seguendo le direttive di massima impartite dall’Assemblea;

– nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4, 2° comma, esercita i poteri inerenti o comunque conseguenti o connessi al marchio collettivo “Cremona Liuteria” e agli altri marchi o segni distintivi del Consorzio, compresi, a titolo esemplificativo, quelli relativi al deposito, registrazione, amministrazione, mantenimento in vita, rinnovo, concessione in uso, uso o disposizione degli stessi;

– può stipulare convenzioni con Enti, Istituzioni e privati;

– può istituire Commissioni Tecniche composte dai liutai licenziatari del marchio “Cremona Liuteria” e presiedute da un componente il Consiglio direttivo.

La responsabilità dei suoi componenti verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato.

Capo III – Del Presidente

Art. 27 – Il Presidente

Il Presidente del Consiglio direttivo è Presidente del Consorzio.

Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale del Consorzio a tutti gli effetti, anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti;

b) su conforme parere del Consiglio direttivo, nomina avvocati e procuratori nelle liti, attive e passive riguardanti il Consorzio davanti all’autorità giudiziaria, civile o amministrativa, in qualsiasi grado di giurisdizione;

c) rilascia quietanze liberatorie delle somme, a qualsiasi titolo e da chiunque, versate al Consorzio;

d) presiede le assemblee ed il Consiglio direttivo;

e) dispone per l’esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili e adempie agli incarichi conferitigli dall’Assemblea o dal Consiglio direttivo;

f) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;

g) adempie a tutti gli altri compiti che gli sono assegnati dallo statuto.

Previa autorizzazione del Consiglio direttivo può delegare alcune delle sue funzioni al Vice-presidente, a uno o più membri del Consiglio, al direttore amministrativo e ad altri dipendenti del Consorzio. In caso di sua assenza o di suo impedimento, tutte le funzioni sono svolte dal Vice-presidente, la cui firma fa fede dell’assenza o dell’impedimento del Presidente stesso.

Art. 28 – Il Direttore amministrativo

Il Consiglio direttivo può nominare un Direttore amministrativo, cui affidare l’esecuzione di delibere degli organi consortili e la direzione amministrativa del Consorzio.

Il Consiglio direttivo determina le attribuzioni ed i poteri del direttore amministrativo.

Capo IV – Del Collegio Sindacale

Art. 29 – Il Collegio dei Sindaci

Il collegio sindacale controlla la regolare tenuta della contabilità, vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria del Consorzio nell’osservanza delle norme statutarie e ne riferisce all’Assemblea con la relazione sul bilancio d’esercizio.

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea ordinaria fra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili su proposta del Consiglio Direttivo.

I Sindaci effettivi partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.

L’Assemblea nomina il Presidente del Collegio sindacale scegliendolo fra i membri effettivi.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Ai sindaci sono conferiti i compiti ed i poteri previsti negli artt. da 2403 a 2407 del cod. civ.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall’Assemblea ordinaria.

Capo V – Del Collegio dei Probiviri

Art. 30 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, eletto dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, è composto da tre membri di cui uno è eletto Presidente dalla stessa Assemblea.

Durano in carica tre anni dalla data della loro nomina e possono essere riconfermati nell’incarico per uguali periodi.

Il Consorzio ed i consorziati rimettono al Collegio dei Probiviri la decisione di tutte le controversie che possono formare oggetto di compromesso, derivanti dall’applicazione e dalla interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, nel regolamento e nelle deliberazioni degli organi consortili, o che, comunque, insorgessero tra i consorziati in dipendenza dei rapporti associativi.

Art. 31 – Procedimento

La parte che propone la questione deve comunicarlo con lettera raccomandata alla controparte e al Presidente del Consorzio, il quale provvede a investire il Collegio dei Probiviri. Questo, esperito inutilmente un tentativo di conciliazione, decide inappellabilmente, secondo criteri di equità e giustizia, redigendo per iscritto la propria motivata decisione.

 

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 – Cause di ineleggibilità

Non possono essere nominati alle cariche consortili e, se già nominati, decadono dal loro ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati ad una pena che comporta l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare attività commerciali o uffici direttivi.

Non possono essere nominati Sindaci o Probiviri e, se già nominati, decadono dal loro ufficio, i coniugi, parenti ed affini degli amministratori fino al 4° grado e coloro che hanno nel Consorzio un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita.

Art. 33 – Regolamento interno, Regolamento d’uso del marchio e Disciplinare di produzione

Il Consiglio direttivo, per l’esecuzione e l’attuazione del presente statuto, predispone il Regolamento interno per il funzionamento del Consorzio, il Regolamento d’uso del marchio, ivi compreso il Disciplinare di produzione, e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei consorziati.

Copia dei regolamenti deve essere consegnata ai consorziati ed ai componenti degli organi sociali

Art. 34 – Liquidazione

I liquidatori sono nominati dall’Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento del Consorzio e che ne stabilisce anche obblighi e poteri. Le eventuali attività, residuate allo scioglimento ed alla liquidazione del Consorzio, saranno devolute secondo le deliberazioni dell’Assemblea, esclusa comunque ogni distribuzione di utili ai consorziati, ad enti o soggetti che perseguano analoghe finalità.

In caso di liquidazione del Consorzio, il marchio “Cremona Liuteria” dovrà essere ceduto alla Camera di Commercio di Cremona e solo in caso di sua rinuncia potrà essere venduto ad altri soggetti interessati che garantiscano l’origine e l’artigianalità degli strumenti contrassegnati con il marchio stesso.

Art. 35 – Rinvio alle disposizioni di legge

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge.